Modifiche statuto art. 26bis

Statuto- Costituzione e Scopi-

 

Art.1- Si è costituita in Villa D’Agri di Marsicovetere una Associazione intitolata “ Pro-Loco” con sede in via Roma C.A.P. 85050 Villa D’Agri (PZ).

Art.2- Gli scopi principali che la “Pro-Loco” si prefigge sono: a)riunire attorno a sé tutti coloro ( Enti, Industriali e Privati) cge hanno interesse allo sviluppo turistico della località; b) contribuire ad organizzare turisticamente la località ,studiandone al miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate dai turisti, promovendo gli abbellimenti con piante e fiori di strade,stazioni, ecc. e l’apposizione di cartelli indicatori, segnalando le deficienze e sorvegliando la manutenzione; c) tutelare e mettere in valore con un’assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo per farle meglio conoscere ed apprezzare; d) promuovere e facilitare il movimento turistico , rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici (servizi automobilistici- vetture, facchini, ecc.); e) promuovere e facilitare la istituzione di alberghi, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti; f) promuovere festeggiamenti, fare escursioni per far accrescere il benessere della località; g) sorvegliare attivamente l’osservazione delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle componenti autorità; h) istituire uffici do informazioni turistiche e svolgere attività e servizi di carattere e di interesse turistico.

Art.-3 I limiti della giurisdizione delle “ Pro- Loco” sono rappresentate dall’intero territorio comunale di Villa d’ Agri di Marsicovetere.

Art.-4 La “Pro Loco” è soggetto, per quanto concerne i programmi di attività alla vigilanza dell’ E.P.T. Qualora la Pro Loco ottenga la iscrizione all’Albo Nazionale delle Associazioni Pro Loco, istituto presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, è tenuta, entro e non oltre il mese di Novembre di ogni anno, a trasmettere allo E.P.T. : 1) relazione illustrativa sulla attività svolta nell’anno e relazione morale; 2) Bilancio di previsione per l’anno successivo; 3) Relazione illustrativa sull’attività programmata per l’anno a cui il bilancio di previsione si riferisce.

 

 

PROVENTI

 

Art.-5 I proventi con i quali la “ Pro Loco” provvede alla propria amministrazione sono: le quote dei Soci , i contributi di Enti Pubblici e Privati, le eventuali donazioni, i proventi di gestione o iniziative stabili ed occasionali.

 

 

DEI SOCI

 

Art.-6 I soci si distinguono in onorari, benemeriti ed effettivi.

Art.-7 Sono i soci onorari quelle persone ad Enti che in qualunque modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.-8 Saranno dichiarati Soci benemeriti Al Consiglio della Pro Loco coloro che avranno recato benefici morali e materiali all’Associazione.

Art-9 I Soci effettivi suddivisi in Vitalizi ed Annuali, versano una quota di € 10.00 una volta tanto i vitalizi una somma di € annuali.

I soci annuali che non avranno mandato espressamente le dimissioni entro il ……… saranno ritenuti automaticamente riconfermati per l’anno seguente. I soci benemeriti e gli effettivi hanno diritto: 1) alle pubblicazioni dell’Associazione; 2) ad eleggere i membri del Consiglio e ad essere eleggibili; 3) a partecipare alle assemblee generali con diritto di discutere e di voto.

Art.-10 La qualifica di Soci si ripete per dimissione o rinuncia, per morosità ed indignità.

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

Art-11 La Pro Loco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 membri di cui 6 eletti come da successivo art.12. il Sindaco od un Assessore da lui appositamente delegato, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Art-12 I membri del Consiglio vengono eletti dall’assemblea Generale dei Soci e durano in carriera tre anni. In casi di vacanza per dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio esso provvede alla sostituzione nella prima riunione dell’assemblea Generale.

Art-13 Il Consiglio nomina nel suo seno il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. E’ però facoltà del Consiglio stesso di nominare il segretario e uno o più impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche.

Art-14 Il Consiglio di Amministrazione compila un regolamento per il funzionamento della “Pro Loco” presenta all’assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso della Società pubblica, le relazioni sull’andamento dell’Associazione, nomina gli impiegati, ne determina le attribuzioni e gli assegni.

Art-15 Esso ordina pure le spese necessarie nei limiti della disponibilità, prende di urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione salvo a farle ratificare da una assemblea Straordinaria ed Ordinaria.

Art-16 Il Presidente della “Pro-Loco” rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi od in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente, o mancando questo, dal Consigliere più anziano.

 

 

COLLEGGIO DEI RERVISORI DEI CONTI

 

Art-17 L’Assemblea Generale dei Soci elegge il Collegio dei revisori dei conti, che sarà composto di tre membri. Il Consiglio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni. La carica di Revisore è gratuita.

 

ASSEMBLEA GENERALE

 

Art-18 I soci Benemeriti e gli effettivi sono convocati almeno una volta all’anno dalla presidenza in assemblea Generale Ordinaria, tutte le volte che occorre, in Assemblea Generale Straordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche su domanda formata da almeno cinque Soci. L’ E. P.T. ha facoltà di inviare un proprio rappresentante alle riunioni dell’Assemblea Generale del Soci, siano esse ordinarie o straordinarie.

Art-19 Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà dei soci. Trascorsa mezz’ora, l’Assemblea si riunisce a seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei soci presente.

Art.-20 L’Assemblea Generale può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del suo mandato,per accertare gravi deficienze amministrative o per altri gravi irregolarità da compromettere il normale funzionamento dell’Associazione. E’ devoluto, in via preventiva, a collegio dei revisori dei conti, il quale dovrà dare tempestivamente comunicazione all’E.P.T., competente ad esprimere il proprio parere al riguardo. L’accertamento delle eventuali gravi deficienze amministrative o di altre gravi irregolarità, rilevate nel funzionamento dell’associazione per le quali è prevista , come sopra , la possibilità, da parte dell’Assemblea Generale dei soci, dello scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione. Per la validità della deliberazione per i provvedimenti di cui sopra è necessario il voto di almeno 2/3 dei soci . Nella stessa riunione l’Assemblea dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art-21 L’Assemblea generale ordinaria delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale ed eventuali proposte del Consiglio.

Art-22 Per la validità della deliberazione dell’Assemblea Generale occorre la maggioranza assoluta dei votanti.

Art-23 Ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione può essere convocata un’Assemblea Generale straordinaria, che sia richiesta da almeno un terzo dei soci.

 

MODIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO

 

Art-24 Qualsiasi modificazione allo statuto dovrà essere approvata dall’ Assemblea Generale con voto di almeno due terzi dei soci.

Art-25 Lo scioglimento della Pro-Loco non potrà essere pronunciata che da un Assemblea Generale e dovrà essere votata dai tre quarti dei soci.

Art-26 In caso di scioglimento le somme eventualmente residuate e gli immobili e mobili di proprietà della Associazione saranno destinate, con voto di maggioranza dell’Assemblea al Comune nell’ambito territoriale del quale l’Associazione opera, o ad una

Istituzione turistica di interesse regionale e nazionale, o ad opera di assistenza sociale.

Art-26 bis Il divieto assoluto di ripartire eventuale utili tra gli associati e l’obbligo di reinvestirli nelle attività istituzionali previste.